Art. 6.

      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro

 

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funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

          a) contributi degli aderenti;

          b) contributi di privati;

          c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubblici, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nonché alla copertura delle spese di gestione in relazione alla dismissione dell'organizzazione di volontariato;

          d) contributi di organismi internazionali;

          e) donazioni e lasciti testamentari;

          f) entrate derivanti da convenzioni;

          g) entrate derivanti da servizi privati e pubblici;

          h) appositi stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale».