1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:
«1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubblici, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nonché alla copertura delle spese di gestione in relazione alla dismissione dell'organizzazione di volontariato;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da servizi privati e pubblici;
h) appositi stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale».